Art. 1
In vigore dal 8 mag 2024
Il biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero BC-GB023821-65 non soddisfa la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 per il rilascio di un’autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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