Art. 1
In vigore dal 6 mag 2024
La Polonia provvede affinché una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita immediatamente in Polonia, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all', lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2024:1310:oj#art-1