Art. 1

In vigore dal 29 apr 2024
1.   La presente decisione si applica ai cittadini etiopi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806. 2.   La presente decisione non si applica ai cittadini dell’Etiopia esentati dall’obbligo del visto a norma dell’ o 6 del regolamento (UE) 2018/1806. 3.   La presente decisione non si applica ai cittadini etiopi che presentano domanda di visto che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e il paese terzo. 4.   La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire: a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici; c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.
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