Art. 1

In vigore dal 29 apr 2024
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati su modifiche dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), anche per quanto riguarda la durata dell’accordo. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio contenute nell’addendum della presente decisione. Tali direttive di negoziato possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all’andamento dei negoziati.
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