Art. 2

In vigore dal 29 apr 2024
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Proprietà intellettuale», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo paragrafo in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente. La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
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