Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 29 apr 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Costa d’Avorio («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è sostenere le forze armate della Costa d’Avorio per proteggere l’integrità territoriale e la sovranità della Costa d’Avorio e la sua popolazione civile da minacce interne ed esterne. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di servizi e attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) sistemi di raccolta dei segnali elettromagnetici e loro integrazione a bordo degli aeromobili; b) apparecchiature di comunicazione e trasmissione dei dati e loro integrazione a bordo degli aeromobili; c) sistemi aeromobili senza equipaggio tattici; d) veicoli e autocarri polivalenti; e) dispositivi di protezione individuale; f) formazione su richiesta relativa alle apparecchiature e formazione sul diritto internazionale dei diritti umani e sul diritto internazionale umanitario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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