Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 29 apr 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Costa d’Avorio («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è sostenere le forze armate della Costa d’Avorio per proteggere l’integrità territoriale e la sovranità della Costa d’Avorio e la sua popolazione civile da minacce interne ed esterne.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di servizi e attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
sistemi di raccolta dei segnali elettromagnetici e loro integrazione a bordo degli aeromobili;
b)
apparecchiature di comunicazione e trasmissione dei dati e loro integrazione a bordo degli aeromobili;
c)
sistemi aeromobili senza equipaggio tattici;
d)
veicoli e autocarri polivalenti;
e)
dispositivi di protezione individuale;
f)
formazione su richiesta relativa alle apparecchiature e formazione sul diritto internazionale dei diritti umani e sul diritto internazionale umanitario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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