Art. 2
In vigore dal 25 apr 2024
La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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