Art. 3
Modifiche della direttiva (UE) 2022/1999
In vigore dal 24 apr 2024
Modifiche della direttiva (UE) 2022/1999
La direttiva (UE) 2022/1999 è così modificata:
1)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«L’ultima relazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024 e riguarda il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Dal 1o gennaio 2024 le relazioni per ogni anno solare di cui al paragrafo 1, primo comma, sono trasmesse alla Commissione ogni due anni, entro 12 mesi dalla fine del secondo anno, e comprendono le informazioni seguenti:
a)
il numero di controlli effettuati;
b)
il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);
c)
il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all’allegato II;
d)
il tipo e il numero di sanzioni inflitte.
La prima relazione di cui al primo comma è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.»;
c)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«A partire dal 2025, la Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni quattro anni.»;
2)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1254:oj#art-3