Art. 3

In vigore dal 24 apr 2024
Le modifiche dell’ dell’accordo istitutivo deéla BERS per consentire l’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle sue operazioni all’Africa subsahariana e all’Iraq, come stabilito nella risoluzione n. 259, e le modifiche dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale accordo per eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale, come stabilito nella risoluzione n. 260, sono approvate a nome dell’Unione. Il testo delle risoluzioni n. 259 e n. 260 è allegato alla presente decisione.
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