Art. 1
In vigore dal 22 apr 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti («comitato»), istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all’adozione di modifiche del regolamento interno del comitato si basa sul progetto di modifiche del regolamento interno allegato alla presente decisione.
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