Art. 2

In vigore dal 22 apr 2024
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza copresiede il comitato misto di cui all’articolo 42 dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1394:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo