Art. 3

Condivisione di informazioni sui depositi non collegati alla politica monetaria

In vigore dal 16 apr 2024
Condivisione di informazioni sui depositi non collegati alla politica monetaria 1.   Qualora la BCE ritenga, in base a una valutazione condotta caso per caso, che ciò sia necessario per stimare i potenziali effetti sull’attuazione della politica monetaria, le BCN condividono con la BCE informazioni complete sui depositi non collegati alla politica monetaria, tra cui i dettagli relativi a quanto segue: a) i titolari dei conti; b) la remunerazione applicata; c) gli importi detenuti presso la BCN interessata. 2.   La BCE condivide le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 nell’ambito della BCE e dell’Eurosistema rigorosamente in base al principio della necessità di sapere.
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