Art. 4

In vigore dal 12 apr 2024
1.   Una denominazione protetta a norma dell’allegato XVIII dell’accordo (Indicazioni geografiche protette) può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica. 2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea provvedono a far rispettare la protezione di cui all’articolo 246 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
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