Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 4 apr 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Ghana («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepiti per l’uso letale della forza e i servizi seguenti: a) attrezzature mediche; b) attrezzature per il genio militare; c) attività di istruzione mirate nel campo delle conoscenze in materia di logistica militare; d) attrezzature di intelligence per la difesa; e) sistemi di guerra elettronica; f) attrezzature per la bonifica di ordigni esplosivi. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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