Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 4 apr 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Ghana («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepiti per l’uso letale della forza e i servizi seguenti:
a)
attrezzature mediche;
b)
attrezzature per il genio militare;
c)
attività di istruzione mirate nel campo delle conoscenze in materia di logistica militare;
d)
attrezzature di intelligence per la difesa;
e)
sistemi di guerra elettronica;
f)
attrezzature per la bonifica di ordigni esplosivi.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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