Art. 1
In vigore dal 4 apr 2024
La decisione 2011/235/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2025. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1019:oj#art-1