Art. 2
In vigore dal 25 mar 2024
1. La posizione dell’Unione di cui all’ è ulteriormente specificata quando, prima della loro conclusione, le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi di cui agli allegati del progetto di decisione del comitato specializzato sono sottoposti all’esame del comitato specializzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione trasmette al Consiglio le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi ivi menzionati conformemente all’, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/689.
3. A condizione che le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano conformi all’accordo e alla posizione dell’Unione di cui all’, il Consiglio può acconsentire che la Commissione esprima una considerazione positiva a nome dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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