Art. 1
In vigore dal 25 mar 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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