Art. 3

In vigore dal 19 mar 2024
1.   Ferma restando la reciprocità, l’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 12, paragrafo 2 (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. 2.   L’Unione notifica agli Stati Uniti l’espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione provvisoria in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista nel presente paragrafo.
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