Art. 1
In vigore dal 18 mar 2024
La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il massimale finanziario per l’attuazione dello strumento per il periodo dal 2021 al 2027 è di 17 040 000 000 EUR a prezzi correnti.»
;
2)
all’articolo 73, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. A decorrere dal 18 marzo 2024, un importo di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti è destinato alla fornitura di sostegno supplementare all’Ucraina («importo destinato») nell’ambito dei massimali annui stabiliti nell’allegato I.
Il comitato decide in merito all’utilizzo dell’importo destinato, a norma dell’, paragrafo 3, non oltre un mese dal 18 marzo 2024.
Eccezionalmente, e fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 3, nei casi in cui uno Stato membro si sia astenuto dal voto e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito a una misura di assistenza da finanziare con l’importo destinato, detto Stato membro non contribuisce ai costi di tale misura di assistenza. In tal caso, tale Stato membro versa un contributo supplementare ad altre misure di assistenza. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 7, e dell’articolo 27 a tali contributi, il riferimento in tali articoli all’articolo 5, paragrafo 3, è inteso come riferimento al presente paragrafo.»
;
3)
l’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
MASSIMALI FINANZIARI ANNUALI
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 3 bis, e fatto salvo l’articolo 73, paragrafi 2 e 10:
Prezzi correnti, in milioni di EUR
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Prezzi correnti
399
591
980
2 785
4 047
4 092
4 146
»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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