Art. 1

In vigore dal 18 mar 2024
La decisione 2010/231/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio. 2.   È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o di formazione relativa ad attività militari, ivi inclusi in particolare la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al governo della Repubblica federale di Somalia, all’esercito nazionale somalo, all’agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, alle forze di polizia somale o al corpo degli agenti di custodia somalo; o b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia; la fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue: i) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia allo scopo di garantire la sicurezza dei locali e del personale internazionali e commerciali in Somalia possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato del Consiglio di sicurezza ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab («comitato delle sanzioni»), entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte del governo della Repubblica federale di Somalia; ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia allo scopo di garantire la sicurezza dei locali e del personale internazionali e commerciali in Somalia sono oggetto di una notifica al comitato delle sanzioni, unicamente a fini informativi, presentata almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte del governo della Repubblica federale di Somalia; c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l’ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS); d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi paesi contributori di truppe e di forze di polizia, come anche i suoi partner strategici, o dell’utilizzo da parte di tali soggetti, che operano unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS; e) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali con un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo della Repubblica federale di Somalia, purché notifichino al comitato delle sanzioni, unicamente a fini informativi, l’esistenza di tali accordi, o dell’utilizzo da parte di tali soggetti; f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da contraenti privati nel settore della sicurezza o da operatori umanitari e dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; g) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo; h) all’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o equipaggiamenti militari a fini difensivi, a condizione che tali articoli rimangano sempre a bordo di tali navi. 4.   Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l’uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all’, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) o e), a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso il destinatario a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale, che effettua la vendita o la fornitura.» ; 3) all’articolo 1 quater, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Gli Stati membri informano il governo federale della Repubblica di Somalia, per sua conoscenza, e il comitato delle sanzioni in merito alla vendita, alla fornitura o al trasferimento degli articoli di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura o dal trasferimento. Le notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’utilizzo finale degli articoli, l’utilizzatore finale, le specifiche tecniche, la quantità degli articoli da spedire e il luogo di stoccaggio previsto. Garantiscono che il governo federale della Repubblica di Somalia e gli Stati membri federali della Somalia ricevano un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica per stabilire adeguate garanzie riguardo allo stoccaggio e alla distribuzione dei materiali. 4.   Gli Stati membri promuovono l’esercizio della vigilanza, da parte delle persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione, riguardo alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di precursori e materiali esplosivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, diversi dagli articoli elencati negli allegati IV e V della presente decisione. Gli Stati membri tengono un registro delle operazioni di cui sono al corrente per quanto riguarda eventuali acquisti sospetti o richieste di informazioni concernenti tali articoli da parte di persone fisiche o giuridiche in Somalia e condividono tali informazioni con il governo federale della Somalia, il comitato delle sanzioni e il gruppo di esperti in conformità della risoluzione 2713 (2023).» ; 4) gli allegati II, III, IV e V della decisione 2010/231/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
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