Art. 1

In vigore dal 18 mar 2024
1.   I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, per l’anno civile 2022, sono specificati nell’allegato I della presente decisione. 2.   I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, per l’anno civile 2022, sono specificati nell’allegato II della presente decisione.
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