Art. 1
In vigore dal 18 mar 2024
1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, per l’anno civile 2022, sono specificati nell’allegato I della presente decisione.
2. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, per l’anno civile 2022, sono specificati nell’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2024:865:oj#art-1