Art. 2
In vigore dal 15 mar 2024
Le modifiche eventualmente apportate ai dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 agosto 2023, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta.
Storico versioni
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