Art. 1

In vigore dal 14 mar 2024
La domanda presentata dalla Spagna di non applicazione temporanea del punto 7.3.1.1 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 al tratto della linea 502 della rete ferroviaria spagnola situato entro i limiti geografici compresi tra Cáceres (punto chilometrico 332 + 529), Arroyo de Malpartida, Valencia de Alcántara, e il punto chilometrico 428 + 500 è accettata.
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