Art. 1

Modifiche

In vigore dal 12 mar 2024
Modifiche L’articolo 3 della decisione (UE) 2021/1486 (BCE/2021/42) è modificato come segue: 1) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La decisione di limitare i diritti di un interessato ai sensi dei paragrafi 1 o 2, che deve essere adottata dal titolare del trattamento, è assunta al livello del capo o vicecapo dell’unità operativa pertinente nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali. Se tale principale operazione di trattamento è condotta da una funzione che non fa parte di un'unità operativa, tale decisione è adottata a livello del titolare della funzione.» ; 2) è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   Ai fini del paragrafo 6, qualora il capo dell’unità operativa pertinente non fosse disponibile perché assente, o avesse un conflitto di interessi effettivo o percepito, o avesse accesso a informazioni riservate rilevanti, la decisione di limitare i diritti di un interessato a norma dei paragrafi 1 o 2 che deve essere adottata dal responsabile del trattamento è assunta dal vicecapo dell'unità operativa in cui è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali. In mancanza di tale vicecapo, tale decisione è assunta dal superiore gerarchico competente a tal fine in caso di assenza, conflitto di interessi o accesso a informazioni riservate rilevanti del capo dell’unità operativa pertinente.» .
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:dec:2024:902:oj#art-1

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