Art. 1
Modifiche
In vigore dal 12 mar 2024
Modifiche
L’articolo 3 della decisione (UE) 2022/2359 (BCE/2022/42) è modificato come segue:
1)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La decisione di limitare i diritti di un interessato ai sensi del paragrafo 1, che deve essere adottata dal titolare del trattamento, è assunta al livello del capo dell'unità operativa pertinente nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali. Se tale principale operazione di trattamento è condotta da una funzione che non fa parte di un'unità operativa, tale decisione è adottata al livello del titolare della funzione.»
;
2)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Ai fini del paragrafo 4, qualora il capo dell'unità operativa pertinente non fosse disponibile perché assente, o avesse un conflitto di interessi effettivo o percepito, o avesse accesso a informazioni riservate rilevanti, la decisione di limitare i diritti di un interessato a norma del paragrafo 1 che deve essere adottata dal responsabile del trattamento è assunta dal vicecapo dell'unità operativa in cui è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.
In mancanza di tale vicecapo, tale decisione è assunta dal superiore gerarchico competente a tal fine in caso di assenza, conflitto di interessi o accesso a informazioni riservate rilevanti del capo dell’unità operativa pertinente.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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