Art. 1

In vigore dal 11 mar 2024
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 231a sessione del Consiglio dell’ICAO, o in una delle sessioni successive, è di sostenere la proposta di emendamento dell’annesso 13, Aicraft Accident and Incident Investigation, della convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago») nella sua interezza. 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali l’emendamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è di non registrare alcuna disapprovazione e di notificare la conformità con la misura adottata in risposta alla rispettiva lettera agli Stati dell’ICAO. Qualora la legislazione dell’Unione differisse dagli standard di cui all’annesso 13 della convenzione di Chicago dopo la data prevista per la loro applicazione, imponendo la notifica all’ICAO di una differenza rispetto a tali standard specifici, a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio la posizione dell’Unione sulle differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
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