Art. 1

In vigore dal 5 mar 2024
Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti riceventi di tutti gli Stati membri tengono conto delle informazioni riportate nell’allegato, che affrontano le questioni sottoposte alla Commissione in merito alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti.
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