Art. 1
In vigore dal 4 mar 2024
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) dall’Unione europea alla Confederazione svizzera a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio contenute nell’addendum della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:988:oj#art-1