Art. 1
In vigore dal 4 mar 2024
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2025.»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2024:828:oj#art-1