Art. 1

In vigore dal 27 feb 2024
La data di scadenza dell’approvazione del brodifacoum, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381, del bromadiolone, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380, del clorofacinone, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377, del cumatetralil, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378, del difenacum, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379, del difetialone, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382, e del flocoumafen, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383, ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, è posticipata al 31 dicembre 2026.
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