Art. 1

In vigore dal 27 feb 2024
1.   Ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nell’allegato 1, parte 1, della presente decisione 2.   Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell’ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico previsto nell’allegato 2 della presente decisione, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione, ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato 1, parte 2, della presente decisione. 3.   Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato 1 della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.
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