Art. 1
In vigore dal 23 feb 2024
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 4 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis quater. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 850410, 850421, 850422, 850423, 850431, 850440, 850450 e 850490, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 25 magio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
2)
gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:746:oj#art-1