Art. 2

In vigore dal 19 feb 2024
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a effettuare, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:744:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo