Art. 5

In vigore dal 13 feb 2024
(1)   La Danimarca recupera gli aiuti di cui all’ presso l’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio. (2)   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui le somme sono state messe a disposizione dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio fino al loro recupero effettivo. (3)   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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