Art. 10
Comunicazione e scambio di informazioni
In vigore dal 8 feb 2024
Comunicazione e scambio di informazioni
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, tutti i documenti non classificati dell’Unione connessi alle deliberazioni del Consiglio relative a EUNAVFOR ASPIDES e coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6). Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati.
2. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, le informazioni classificate dell’UE che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR ASPIDES e, conformemente alla decisione 2013/488/UE, come segue:
a)
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure
b)
fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» per le informazioni comunicate all’Egitto, al Consiglio di cooperazione del Golfo e ai suoi Stati membri, all’India, nonché ad altri Stati terzi designati dal CPS.
3. L’AR è autorizzato a scambiare con l’operazione «Prosperity Guardian» e con le forze marittime congiunte, tramite i rispettivi comandi, informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET pertinenti ai fini di EUNAVFOR ASPIDES, qualora tale scambio a livello di teatro sia necessario per ragioni operative, in conformità della decisione 2013/488/UE e secondo disposizioni stipulate tra l’AR e le autorità competenti di tali operazioni.
4. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3 sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR ASPIDES senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.
5. L’AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative alla comunicazione o allo scambio di informazioni previste nella presente decisione.
6. L’AR può delegare le autorizzazioni a comunicare o scambiare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione dell’UE o al comandante della forza dell’UE conformemente all’allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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