Art. 1
In vigore dal 7 feb 2024
La Francia è autorizzata a negoziare un accordo bilaterale con l’Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a condizione che siano rispettate le direttive di negoziato seguenti:
a)
la Francia informa l’Algeria che la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatore e che la Commissione sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;
b)
la Francia incoraggia l’Algeria a prendere in considerazione l’adesione alle convenzioni fondamentali elaborate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («convenzioni dell’Aia») e ad avviare un’analisi dei mezzi più appropriati per rimuovere gli ostacoli che hanno impedito all’Algeria di aderire alle convenzioni dell’Aia;
c)
la Francia informa l’Algeria del fatto che, a seguito della conclusione dei negoziati, è necessaria un’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio prima che la Francia possa concludere l’accordo;
d)
la Francia informa l’Algeria del fatto che l’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio a concludere l’accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l’accordo debba avere una validità temporale limitata, eventualmente con un meccanismo di rinnovo tacito da indicare nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo;
e)
è inserita nell’accordo una disposizione che prevede una denuncia totale o parziale dell’accordo o una sostituzione diretta delle sue disposizioni pertinenti in caso di conclusione di un successivo accordo tra l’Unione o l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e l’Algeria, dall’altro, o in caso di adesione dell’Algeria alle pertinenti convenzioni dell’Aia;
f)
è inserita nell’accordo una disposizione secondo cui qualsiasi decisione riconosciuta in Francia ai sensi dell’accordo non può successivamente circolare negli altri Stati membri nel quadro del diritto dell’Unione;
g)
è garantito che le disposizioni dell’accordo rispettino il pertinente acquis dell’Unione e le pertinenti convenzioni dell’Aia;
h)
la Francia informa l’Algeria che, a seconda dell’andamento dei negoziati, a un dato momento potrebbero essere necessarie altre direttive di negoziato.
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