Art. 1
Modifiche
In vigore dal 7 feb 2024
Modifiche
La decisione 003/2020 del collegio della Procura europea sul regolamento interno della Procura europea, modificata e integrata dalle decisioni 085/2021 e 026/2022 del collegio dell’EPPO, è modificata e integrata come segue:
(1)
l’articolo 13 è modificato come segue:
«Articolo 13
Il segretariato del collegio
1. Nella preparazione delle riunioni del collegio, il collegio è assistito da un proprio segretariato, che lavora in consultazione con il procuratore capo europeo.
2. Il segretariato del collegio partecipa, tra le altre mansioni, alle riunioni del collegio, registra e conserva i verbali delle riunioni del collegio, redige una sintesi dei risultati delle riunioni e tiene un registro completo delle attività del collegio.
3. Il responsabile del segretariato del collegio, che funge da segretario del collegio, è nominato dal collegio.»
(2)
dopo l’articolo 14 è aggiunto un nuovo articolo, ossia l’articolo 14 bis, con il seguente contenuto:
«Articolo 14 bis
Gruppi di lavoro
1. Il collegio e il procuratore capo europeo possono istituire gruppi di lavoro e comitati consultivi per fornire al collegio o, rispettivamente, al procuratore capo europeo consulenza e competenze.
2. Il mandato, la composizione e il funzionamento pratico delle formazioni di cui al paragrafo 1 sono determinati nella rispettiva decisione del collegio o del procuratore capo europeo che istituisce ciascun gruppo di lavoro o gruppo consultivo.»
(3)
All’articolo 24, il terzo paragrafo è modificato come segue:
«3. Se, entro un termine stabilito dal presidente, nessun membro permanente della camera permanente né il procuratore europeo incaricato della supervisione sollevano obiezioni, la decisione si considera adottata.»
(4)
L’articolo 33 è modificato come segue:
«Articolo 33
Nomina dei procuratori europei delegati e rinnovo del loro mandato quinquennale
Il collegio decide sulla nomina dei procuratori europei delegati e sul rinnovo del loro mandato quinquennale sulla base di una proposta del procuratore capo europeo, conformemente all’articolo 17 del regolamento EPPO e alle norme previste dalla decisione del collegio sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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