Art. 1
In vigore dal 5 feb 2024
1)
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia consiste nell'approvare l'adozione degli atti elencati all'allegato della presente decisione.
2)
Modifiche minori degli atti elencati nell'allegato della presente decisione, alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, possono essere concordati dalla Commissione prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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