Art. 1
In vigore dal 29 gen 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9, e dell’articolo 8.39, dell’accordo, conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo, si basa sul progetto di interpretazione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.
Storico versioni
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