Art. 2

In vigore dal 29 gen 2024
Alla luce dell’andamento della terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo e della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, possono concordare modifiche tecniche marginali e lievi adeguamenti della posizione di cui all’, senza ulteriore decisione del Consiglio.
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