Art. 4

Metodo di rilevamento

In vigore dal 26 gen 2024
Metodo di rilevamento Per il rilevamento della colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.
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