Art. 1

In vigore dal 23 gen 2024
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra («consiglio di stabilizzazione e di associazione»), in merito all'istituzione di comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche di lieve entità di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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