Art. 3
In vigore dal 16 gen 2024
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell’Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell’Autorità palestinese a un determinato programma dell’Unione, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
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