Art. 2

In vigore dal 16 gen 2024
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’ è a cura dell’UNODA. 3.   L’UNODA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNODA.
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