Art. 2

In vigore dal 21 dic 2023
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione. All'atto della firma della convenzione, l'Unione presenta tale dichiarazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della medesima convenzione.
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