Art. 2
In vigore dal 21 dic 2023
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione. All'atto della firma della convenzione, l'Unione presenta tale dichiarazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della medesima convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:414:oj#art-2