Art. 2
In vigore dal 20 dic 2023
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:2881:oj#art-2