Art. 1

In vigore dal 18 dic 2023
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) all’, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "6.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare: i) nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure ii) qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022. Il divieto non si applica: a) ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito; né b) ai prestiti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell’Unione, i cui diritti di proprietà appartengono per oltre il 50 % a un’entità di cui all’allegato I, a condizione che l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito. 7.   Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: i) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e b) prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; c) all’atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti di cui alla presente decisione allora vigenti; e d) l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell’utilizzo o dell’esborso. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d’interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d’interesse, e all’importo massimo."; 2) all’articolo 1 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022. Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: i) siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; b) prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e c) l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell’utilizzo o dell’esborso. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d’interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d’interesse, e all’importo massimo."; 3) l’articolo 1 bis bis è così modificato: a) i paragrafi 2, 2 ter e 2 quinquies sono soppressi; b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "Salvo se vietati altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:"; c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2024, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;" d) al paragrafo 3, la lettera h) è soppressa; e) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: "3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2024 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione." ; 4) l’articolo 1 ter è così modificato: a) è aggiunto il paragrafo seguente: "2 bis.   A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di cui al paragrafo 2, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi." ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera." ; 5) all’ nonies, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"; 6) all’articolo 1 decies, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"; 7) l’ duodecies è così modificato: a) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "2 bis.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:"; b) è inserito il paragrafo seguente: "2 ter.   È vietato vendere, fornire, trasferire o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali ai soggetti seguenti: a) governo russo; oppure b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia." ; c) i paragrafi 3, 4 e 4 bis sono soppressi; d) è inserito il paragrafo seguente: "3 bis.   È vietato: a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia." ; e) è inserito il paragrafo seguente: "4 ter.   Il paragrafo 2 ter non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 20 marzo 2024 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti." ; f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7.   Fino al 20 giugno 2024 i paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter non si applicano vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VII." ; g) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: "8.   I paragrafi 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali." ; h) il paragrafo 9 è soppresso; i) è inserito il paragrafo seguente: "9 ter.   In deroga al paragrafo 2 ter, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali." ; j) il paragrafo 10 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "10.   In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:"; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;"; c) è aggiunta la lettera seguente: "h) l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VII."; k) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: "11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis, 9 ter e 10 entro due settimane dal rilascio." ; 8) all’articolo 1 quaterdecies, il paragrafo 2 è soppresso; 9) è inserito l’articolo seguente: " quindecies 1.   Le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da: a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; b) un cittadino russo; o c) una persona fisica residente in Russia, a decorrere dal 1o maggio 2024 segnalare all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, entro due settimane dalla fine di ciascun trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100 000 EUR verso l’esterno dell’Unione effettuato durante tale trimestre, direttamente o indirettamente, in una o più operazioni. 2.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal 1o luglio 2024, comunicano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dalla fine di ogni semestre , le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l’esterno dell’Unione il cui importo cumulativo, nel corso di tale semestre, è superiore a 100 000 EUR avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri valutano le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 per individuare le operazioni, le entità e i settori di attività che presentano un grave rischio di violazione o elusione della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC (*1), 2014/386/PESC (*2), 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 (*3) del Consiglio o dei regolamenti (UE) n. 269/2014 (*4), (UE) n. 833/2014 (*5), (UE) n. 692/2014 (*6) o (UE) 2022/263 (*7) del Consiglio o un grave rischio di uso dei fondi per fini incompatibili con le suddette decisioni e i suddetti regolamenti, e si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle loro conclusioni. 4.   Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui al presente articolo entro il 20 dicembre 2024. (*1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16)." (*2)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)." (*3)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109)." (*4)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)." (*5)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)." (*6)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell’Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)." (*7)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).";" 10) all’articolo 3, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"; 11) all’articolo 3 bis, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"; 12) all’articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4.   Fino al 20 giugno 2024 i divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia. 5.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, dopo il 20 giugno 2024, di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia." ; 13) all’articolo 4 bis, è inserito il paragrafo seguente: "3 bis.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività ivi richiamata dopo aver accertato che, in conformità dell’articolo 1 bis bis, paragrafo 3, lettera b), tale attività è necessaria per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una persona giuridica, un’entità o un organismo inseriti nell’elenco di cui all’allegato X era un azionista di minoranza prima del 31 ottobre 2017 e rimane tale, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro." ; 14) all’articolo 4 quinquies, i paragrafi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater sono soppressi; 15) all’articolo 4 nonies bis, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili, quali il progetto Paks II."; 16) l’articolo 4 decies è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90, il divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1o ottobre 2028 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90. Ai fini dell’applicazione della presente lettera, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner per l’importazione di prodotti siderurgici elencati nell’allegato XV."; b) al paragrafo 4 sono aggiunte le lettere seguenti: "c) 3 185 719 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025; d) 2 998 324 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2025 e il 30 settembre 2026; e) 2 623 534 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2026 e il 30 settembre 2027; f) 2 061 348 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2027 e il 30 settembre 2028."; c) al paragrafo 5 bis sono aggiunte le lettere seguenti: "c) 124 956 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025; d) 117 606 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2025 e il 30 settembre 2026; e) 102 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2026 e il 30 settembre 2027; f) 80 854 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2027 e il 30 settembre 2028."; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo." ; 17) all’articolo 4 undecies è così modificato il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni di lusso, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia." ; 18) l’articolo 4 duodecies è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: "3 bis bis.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire l’importazione di beni destinati all’uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell’Unione o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e i quali sono manifestamente non destinati alla vendita. 3 bis ter   Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’ingresso nell’Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare più stretto che è residente in Russia ed entra nell’Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale. 3 bis quater.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all’ingresso nell’Unione di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l’uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti. 3 bis quinquies.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 siano immatricolati in uno Stato membro. 3 quater bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 e 7608, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 marzo 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 quater ter.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 e 7202, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 dicembre 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 quater quater.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7201, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria delle seguenti quantità di beni: a) 1 140 000 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024; b) 700 000 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. 3 quater quinquies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7203, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni: a) 1 140 836 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024; b) 651 906 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;" b) il paragrafo 3 quater è sostituito dal seguente: "3 quater.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni elencati nell’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo." ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5.   I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione." ; d) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: "5 bis.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 quater e 3 sexies entro due settimane dal rilascio." ; 19) l’articolo 4 quaterdecies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia." ; b) è inserito il paragrafo seguente: "1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di taluni beni e di tecnologie esportati dall’Unione." ; c) i paragrafi 3 bis e 3 ter sono soppressi; d) sono inseriti i paragrafi seguenti: "3 bis bis.   Per quanto riguarda taluni beni, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 marzo 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 bis ter   Per quanto riguarda taluni beni, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 giugno 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti."; 4 quater.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di taluni beni e tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 4 ter e 5." ; e) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo."; f) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente: "5 ter.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5 entro due settimane dal rilascio." ; 20) l’articolo 4 quindecies è così modificato: a) i paragrafi 3 e 3 bis sono soppressi; b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) salvo se vietati altrimenti, l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro;"; 21) l’articolo 4 septdecies è così modificato: a) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "6.   A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2024 l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71, originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:"; b) al paragrafo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente: "A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2024 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in Cechia, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2024 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti."; 22) l’articolo 4 septdecies è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: "6 bis.   In applicazione del paragrafo 4 e del paragrafo 6, lettera a), per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell’allegato XIII caricati a partire dal 20 febbraio 2024 i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile fissato nell’allegato XI per tali prodotti raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo." ; b) il paragrafo 8 è soppresso; 23) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 4 duovicies 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono, originari della Russia o dalla Russia esportati nell’Unione o in qualsiasi paese terzo. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono, transitati attraverso il territorio della Russia, quale ne sia l’origine. 3.   A decorrere dal 1o marzo 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti trasformati in un paese terzo composti di diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno. 4.   A decorrere dal 1o settembre 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti trasformati in un paese terzo composti da o contenenti diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia ovvero di prodotti che contengono diamanti originari della Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno. 5.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi da 1a 4, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi da 1 a 4, per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 6.   I divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano a diamanti o prodotti che incorporano diamanti destinati all’uso personale di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. 7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia. 8.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell’Unione sono presentati senza ritardo, unitamente alla documentazione che ne attesta l’origine, all’autorità competente per la verifica dei diamanti. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione provvede affinché siano presentati a tale autorità. A tal fine, può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all’arrivo di tali beni presso tale autorità. L’importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. 9.   Tutte le verifiche richieste a norma del paragrafo 8 sono effettuate conformemente alle norme e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (*8), che si applica mutatis mutandis. 10.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell’importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. A decorrere dal 1o settembre 2024 le prove basate sulla tracciabilità comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. 11.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti oggetto del presente articolo e l’autorità competente per la verifica dei diamanti di cui al paragrafo 8. Articolo 4 tervicies 1.   Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietato vendere o, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII, anche non originarie dell’Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o altro trasferimento di proprietà di navi cisterna, attualmente classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII. 3.   Nel decidere se rilasciare o no l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti evitano di rilasciare l’autorizzazione di vendita o di altro trasferimento di proprietà a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, se hanno fondati motivi di ritenere che la nave cisterna possa essere impiegata per trasportare, o essere riesportata per trasportare, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia per essere importati nell’Unione in violazione dell’articolo 3 quaterdecies o per essere importati in paesi terzi a un prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo strabilito nell’allegato XIs. 4.   Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietata la vendita o altro accordo che comporti il trasferimento della proprietà verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificata immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave cisterna è cittadino o in cui risiede o è stabilito. La notifica all’autorità competente contiene almeno le informazioni seguenti: le identità del venditore e dell’acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione; il numero di identificazione IMO della nave cisterna; e l’indicativo di chiamata della nave cisterna. 5.   Le vendite o altro trasferimento di proprietà di qualsiasi nave cisterna di cui ai paragrafi 1 e 4 effettuate dopo il 5 dicembre 2022 e prima del 19 dicembre 2023 sono notificate alle autorità competenti degli Stati membri prima del 20 febbraio 2024. 6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 e di tutte le notifiche trasmesse a norma dei paragrafi 4 e 5 entro due settimane dal rilascio o dalla trasmissione. (*8)  Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).";" 24) l’articolo 4 novodecies è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "1.   In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 30 giugno 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:"; b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: "1 bis.   In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 30 settembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi." ; c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "2.   In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 30 giugno 2024 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:"; d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "2 bis.   In deroga all’ duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 luglio 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:"; 25) l’articolo 4 vicies è sostituito dal seguente: "Articolo 4 vicies "I divieti imposti dalla presente decisione non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima."; 26) è inserito l’articolo seguente: "Articolo 5 ter 1.   All’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VII della presente decisione, di beni o tecnologie sensibili elencati negli allegati XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco o munizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, l’esportatore, a decorrere dal 20 marzo 2024 vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti identificati quali prodotti comuni ad alta priorità. 2.   Il paragrafo 1 non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore. 3.   In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l’accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1. 4.   Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione. 5.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1."; 27) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
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