Art. 1
In vigore dal 18 dic 2023
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«g)
delle persone fisiche che beneficiano del trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di entità stabilite in Russia, precedentemente possedute o controllate da entità stabilite nell'Unione, se tale trasferimento è effettuato dal governo della Federazione russa mediante disposizioni legislative o regolamentari, altri strumenti legislativi o altre azioni di un'autorità pubblica russa, e delle persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità dell'Unione che in precedenza le possedevano o controllavano.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6 bis. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 qualora l'ingresso o il transito nei loro territori siano necessari per lo svolgimento di un procedimento giudiziario, comprese le procedure di consegna e di estradizione.»
;
c)
il paragrafo 8 è sostituito dal paragrafo seguente:
«8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 6 bis e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, tale autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.»
;
2)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«j)
entità stabilite in Russia, precedentemente possedute o controllate da entità stabilite nell'Unione, la cui proprietà o il cui controllo sono stati obbligatoriamente trasferiti dal governo della federazione russa mediante disposizioni legislative o regolamentari, altri strumenti legislativi o altre azioni di un'autorità pubblica russa, o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, e persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità dell'Unione che in precedenza le possedevano o controllavano.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Qualora una delle persone fisiche figuranti nell'elenco di cui all'allegato deceda nel corso del periodo di applicazione delle misure restrittive, il Consiglio può mantenere i loro nomi in tale elenco qualora la loro cancellazione rischi di compromettere gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione a causa della probabilità che i beni in questione siano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o per altre azioni che comprometto o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.»
;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo essersi accertate che un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro abbia adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco di cui all'allegato di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, purché il risarcimento versato per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelato.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera j), o o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per la vendita o l'uso di azioni o attività di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia elencati nell'allegato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera j), al fine di consentire il pagamento del corrispettivo concordato dalle parti oppure il risarcimento stabilito da un'autorità giudiziaria o amministrativa o fissato per legge nel contesto del trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo da parte del governo della Federazione russa. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
(*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, 28.8.2014, pag.1).»;"
d)
al paragrafo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:
«17. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215, e 270 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o le risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.»
;
e)
il paragrafo 21 è sostituito dal paragrafo seguente
«21. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 198,199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023 oppure, in relazione all'entità di cui alla voce 198 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, per transazioni finalizzate all'erogazione di fondi, da parte della Jewish Claims Conference, a beneficiari nella Federazione russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando sono stati conclusi le operazioni, i contratti o gli altri accordi. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»
;
f)
il paragrafo 27 è sostituito dal paragrafo seguente:
«27. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.»
;
g)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«28. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 270 al la rubrica “Entità” dell'allegato, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a)
tale autorizzazione è necessaria per consentire un pagamento dovuto dall'entità di cui alla voce numero 270 alla rubrica “Entità” dell'allegato da effettuarsi a un'entità stabilita nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in un paese partner elencato nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC, oppure a un cittadino o residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner elencato nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC; e
b)
tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio e non viola l', paragrafo 2, della presente decisione.
29. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 e 920 alla rubrica “Persone” dell'allegato e alle entità elencate alle voci numero 38 e 39 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato, dopo aver accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2024 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone o entità nell'ambito di una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione; e
b)
il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato;
30. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autori tà competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce numero 333, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 19 giunio 2024 , a contratti conclusi con tale entità prima del 18 dicembre 2023.»
;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 2 bis
Gli Stati membri designano entro il 31 ottobre 2024 le autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato che sono situati nella loro giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare casi di violazione o elusione, o tentativi di violazione o elusione, dei divieti stabiliti alla presente decisione e nel regolamento (UE) n. 269/2014.»;
4)
l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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