Art. 2
In vigore dal 13 dic 2023
Le persone elencate nell’allegato II sono nominate al ruolo di membri titolari e supplenti della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nella funzione di cui al medesimo allegato, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2024.
I mandati attuali contemplati dalle nomine delle persone di cui al primo comma scadono all’entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:2774:oj#art-2