Art. 5

In vigore dal 11 dic 2023
1.   Fatte salve le prerogative della Commissione in materia di rappresentanza esterna dell'Unione, la Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione fino all'adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering. 2.   Dopo l'adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione sarà la Commissione, che rappresenterà l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti. 3   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
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